Il significato di D.P.I. è “Dispositivo di Protezione Individuale“. Il D.lgs. 81/08 definisce i dispositivi di protezione individuale come ” qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo“. I DPI sono diversi, sono legati all’attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi intrinseci alla loro attività.
In accordo a quanto indicato dall’art. 15 del testo unico sicurezza sul lavoro, i DPI devono essere scelti come seconda alternativa rispetto alle misure di protezione collettiva a fronte di un rischio.
Tutti i DPI devono essere marcati CE e la marcatura deve essere visibile leggibile ed indelebile. Se ciò non fosse possibile, la marcatura dev’essere posta sull’imballo o sui documenti di accompagnamento dei DPI. Tutti i DPI devono essere, inoltre, accompagnati da istruzioni e informazioni su modalità di impiego, pulizia, manutenzione e revisione.
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:
- essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
- essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
Categorie DPI
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.
DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).